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CAMPAGNA INFORMATIVA sui diritti esigibili delle persone con handicap intellettivo in situazione di gravitàAi sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria” emanato a seguito degli accordi intervenuti tra il Governo, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Bolzano e Trento, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale ed i Comuni sono obbligati a garantire, fra l’altro, i seguenti servizi:
In base ai Lea, dunque, le persone sopra indicate hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni sociosanitarie semiresidenziali (centri diurni) e residenziali (comunità alloggio o strutture analoghe). Detti diritti devono essere attuati dalle Asl e dai Comuni singoli o associati, che non possono negare o ritardare le prestazioni nemmeno con il pretesto della mancanza di finanziamenti o di personale. L’esigibilità delle succitate prestazioni è stata confermata anche dalle sentenze del Tribunale di Firenze n. 1154/2010, del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e del Tar della Toscana n. 694/2011. Come ottenere l’attuazione dei diritti sanciti dai Lea Com’è ovvio, per ottenere le prestazioni alle quali si ha il pieno ed immediato diritto esigibile ai sensi delle norme citate, occorre che la richiesta sia non solo precisa, ma anche formulata in modo da essere sicuri che il responsabile dell’ente (non questo o quell’operatore) l’abbia ricevuta. Pertanto occorre che l'interessato e/o chi lo rappresenta invii una richiesta scritta con lettera raccomandata A/R congiuntamente al Direttore generale dell’Asl e al Sindaco di residenza dell’interessato, precisando le prestazioni richieste e la data in cui se ne richiede l’attuazione. È altresì necessario indicare con precisione i riferimenti normativi in base ai quali i responsabili sopra indicati devono intervenire. Sul nostro sito (www.utimdirittihandicap.it) sono reperibili fac-simili da utilizzare per la richiesta della frequenza di un centro diurno o di un ricovero in comunità alloggio (o altra struttura analoga).
Cosa possono fare le associazioni Il primo dovere delle associazioni dei familiari delle persone con handicap intellettivo dovrebbe essere quello di fornire informazioni corrette ai loro soci e aderenti ed impegnarsi “durante noi” perché:
Il “dopo di noi” sarà meno preoccupante se “durante noi” sapremo contrastare anche questa nuova tendenza al ritorno strisciante verso i mai abbastanza vituperati “istituti”, quali sono attualmente le Raf (Residenze assistenziali flessibili) da 12 posti in su. Non dobbiamo accettare passivamente che tutto ciò che le famiglie e le loro associazioni hanno conquistato venga rimesso in discussione.
A QUESTO RIGUARDO INVITIAMO AD ADERIRE E A SOSTENERE (reperibile sul sito www.fondazionepromozionesociale.it)
Impegnarci a trasmettere la conoscenza delle leggi e pretenderne l'applicazione è la sola strada che ci può rassicurare sul “dopo di noi”. La corretta informazione è necessaria anche per battere l'eterno ritornello della mancanza di risorse. Si vedano in proposito, ad esempio, i due numeri speciali del bollettino Controcittà, mensile di informazione su sanità e assistenza nonché gli articoli “Petizione popolare nazionale per l’attuazione dei Lea: la nostra controproposta al disegno di legge–delega del Governo per la riforma del settore assistenziale” e “Una prima risposta al pretesto della scarsità delle risorse economiche indispensabili per le esigenze vitali delle persone non autosufficienti” pubblicati sul n. 175, 2011 di Prospettive assistenziali. La succitata documentazione è consultabile sul sito www.fondazionepromozionesociale.it |


